Art. 46

Governance dei corridoi della rete centrale

In vigore dal 11 dic 2013
Governance dei corridoi della rete centrale 1.   Per ciascun corridoio della rete centrale il coordinatore europeo competente, è assistito nell'espletamento dei suoi compiti relativi al piano di lavoro e alla sua attuazione da un segretariato e da un forum consultivo (in seguito denominato "Forum del corridoio"). D'intesa con gli Stati membri interessati, il Forum del corridoio è istituito e presieduto dal coordinatore europeo. Gli Stati membri interessati convengono sulla composizione del Forum del corridoio per la parte che li concerne del corridoio della rete centrale. 2.   Con l'accordo degli Stati membri interessati il coordinatore può istituire e presiedere gruppi di lavoro relativi ai corridoi incentrati su: a) integrazione modale, b) interoperabilità, c) sviluppo coordinato dell'infrastruttura nelle tratte transfrontaliere.
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Governance dei corridoi della rete centrale (Art. 46 Regolamento (UE) 2013/1315) — Testo vigente | Portale Normativo