Art. 6

Azioni comuni

In vigore dal 11 dic 2013
Azioni comuni Le azioni ammissibili nell'ambito del programma possono essere realizzate congiuntamente ad altri strumenti dell'Unione, purché tali azioni perseguano gli obiettivi comuni al programma e agli altri strumenti in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1296:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Azioni comuni (Art. 6 Regolamento (UE) 2013/1296) — Testo vigente | Portale Normativo