Art. 6 · Azioni comuni

Art. 6

Azioni comuni

In vigore dal 11 dic 2013
Azioni comuni Le azioni ammissibili nell'ambito del programma possono essere realizzate congiuntamente ad altri strumenti dell'Unione, purché tali azioni perseguano gli obiettivi comuni al programma e agli altri strumenti in questione.
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