Art. 7

Coerenza e complementarità

In vigore dal 11 dic 2013
Coerenza e complementarità 1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con le altre azioni dell'Unione e siano ad esse complementari, quali i Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF), come specificato nel quadro strategico comune stabilito al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), e in particolare il FSE. 2.   Il programma integra altri programmi dell'Unione, fatte salve le procedure specifiche di tali programmi. Non sono ammesse duplicazioni di finanziamenti a fronte degli stessi costi ammissibili e sono sviluppate strette sinergie tra il programma, altri programmi dell'Unione e gli ESIF, in particolare il FSE. 3.   Le attività sostenute dal programma sono conformi al diritto dell'Unione e nazionale, ivi comprese le norme sugli aiuti di Stato, e alle convenzioni fondamentali dell'OIL. 4.   La coerenza e la complementarità sono altresì assicurate mediante uno stretto coinvolgimento delle autorità locali e regionali.
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Coerenza e complementarità (Art. 7 Regolamento (UE) 2013/1296) — Testo vigente | Portale Normativo