Art. 17

Coerenza e complementarità

In vigore dal 11 dic 2013
Coerenza e complementarità 1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità complessive del programma con: a) le pertinenti politiche dell'Unione, quali quelle nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, della salute, del mercato interno, dell'agenda digitale, della gioventù, della cittadinanza, delle relazioni esterne, del commercio, della ricerca e innovazione, delle imprese, del turismo, della giustizia, dell'allargamento e dello sviluppo; b) le altre fonti di finanziamento dell'Unione nei settori delle politiche della cultura e dei media, ad esempio il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale e i programmi di ricerca e innovazione, nonché gli strumenti finanziari in materia di giustizia e cittadinanza, i programmi di cooperazione esterna e gli strumenti di preadesione. 2.   Il presente regolamento è applicato e attuato fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione.
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