Art. 17
Coerenza e complementarità
In vigore dal 11 dic 2013
Coerenza e complementarità
1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità complessive del programma con:
a)
le pertinenti politiche dell'Unione, quali quelle nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, della salute, del mercato interno, dell'agenda digitale, della gioventù, della cittadinanza, delle relazioni esterne, del commercio, della ricerca e innovazione, delle imprese, del turismo, della giustizia, dell'allargamento e dello sviluppo;
b)
le altre fonti di finanziamento dell'Unione nei settori delle politiche della cultura e dei media, ad esempio il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale e i programmi di ricerca e innovazione, nonché gli strumenti finanziari in materia di giustizia e cittadinanza, i programmi di cooperazione esterna e gli strumenti di preadesione.
2. Il presente regolamento è applicato e attuato fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione.
Storico versioni
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