Art. 16

Punti di contatto Europa creativa

In vigore dal 11 dic 2013
Punti di contatto Europa creativa 1.   I paesi partecipanti al programma, di concerto con la Commissione, istituiscono i punti di contatto Europa creativa conformemente al diritto e alle prassi nazionali ("punti di contatto Europa creativa"). 2.   La Commissione sostiene una rete di punti di contatto Europa creativa. 3.   I punti di contatto Europa creativa svolgono i seguenti compiti, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascun settore: a) fornire informazioni sul programma e promuovere il programma nei loro paesi; b) assistere i settori culturali e creativi per quanto riguarda il programma e fornire informazioni fondamentali sulle altre pertinenti opportunità di sostegno disponibili nell'ambito della politica dell'Unione; c) favorire la cooperazione transfrontaliera all'interno dei settori culturali e creativi; d) sostenere la Commissione offrendo assistenza con riguardo ai settori culturali e creativi nei paesi partecipanti al programma, ad esempio fornendo i dati disponibili su tali settori; e) sostenere la Commissione nel garantire la comunicazione e la diffusione corrette dei risultati e degli effetti del programma; f) garantire la comunicazione e la diffusione di informazioni relative ai finanziamenti assegnati all'Unione e dei risultati ottenuti dai loro paesi. 4.   La Commissione assicura, di concerto con gli Stati membri, la qualità e i risultati del servizio fornito dai punti di contatto Europa creativa attraverso un monitoraggio e una valutazione regolari e indipendenti.
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