Art. 16
Punti di contatto Europa creativa
In vigore dal 11 dic 2013
Punti di contatto Europa creativa
1. I paesi partecipanti al programma, di concerto con la Commissione, istituiscono i punti di contatto Europa creativa conformemente al diritto e alle prassi nazionali ("punti di contatto Europa creativa").
2. La Commissione sostiene una rete di punti di contatto Europa creativa.
3. I punti di contatto Europa creativa svolgono i seguenti compiti, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascun settore:
a)
fornire informazioni sul programma e promuovere il programma nei loro paesi;
b)
assistere i settori culturali e creativi per quanto riguarda il programma e fornire informazioni fondamentali sulle altre pertinenti opportunità di sostegno disponibili nell'ambito della politica dell'Unione;
c)
favorire la cooperazione transfrontaliera all'interno dei settori culturali e creativi;
d)
sostenere la Commissione offrendo assistenza con riguardo ai settori culturali e creativi nei paesi partecipanti al programma, ad esempio fornendo i dati disponibili su tali settori;
e)
sostenere la Commissione nel garantire la comunicazione e la diffusione corrette dei risultati e degli effetti del programma;
f)
garantire la comunicazione e la diffusione di informazioni relative ai finanziamenti assegnati all'Unione e dei risultati ottenuti dai loro paesi.
4. La Commissione assicura, di concerto con gli Stati membri, la qualità e i risultati del servizio fornito dai punti di contatto Europa creativa attraverso un monitoraggio e una valutazione regolari e indipendenti.
Storico versioni
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