Art. 19
Comunicazione e divulgazione
In vigore dal 11 dic 2013
Comunicazione e divulgazione
1. La Commissione comunica ai paesi partecipanti al programma le informazioni relative ai progetti che hanno ottenuto i finanziamenti dell'Unione trasmettendo le decisioni in materia di selezione entro due settimane dalla loro adozione.
2. I beneficiari dei progetti sostenuti dal programma assicurano la comunicazione e la divulgazione delle informazioni sui finanziamenti dell'Unione da essi ricevuti e sui risultati conseguiti.
3. La Commissione assicura la divulgazione delle informazioni pertinenti ai punti di contatto Europa creativa.
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