Art. 17
Monitoraggio delle azioni nell'ambito del Programma
In vigore dal 11 dic 2013
Monitoraggio delle azioni nell'ambito del Programma
1. La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, effettua un monitoraggio dell'attuazione del Programma e delle azioni nell'ambito dello stesso sulla base degli indicatori di cui all’allegato I.
2. La Commissione rende pubblici i risultati del monitoraggio.
3. I risultati del monitoraggio sono usati per la valutazione del Programma conformemente all'.
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