Art. 17

Monitoraggio delle azioni nell'ambito del Programma

In vigore dal 11 dic 2013
Monitoraggio delle azioni nell'ambito del Programma 1.   La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, effettua un monitoraggio dell'attuazione del Programma e delle azioni nell'ambito dello stesso sulla base degli indicatori di cui all’allegato I. 2.   La Commissione rende pubblici i risultati del monitoraggio. 3.   I risultati del monitoraggio sono usati per la valutazione del Programma conformemente all'.
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