Art. 18
Valutazione
In vigore dal 11 dic 2013
Valutazione
1. La Commissione trasmette al Parlamento e al Consiglio una valutazione intermedia e una valutazione finale del Programma riguardo alle questioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Dei risultati di tali valutazioni, compresa l'identificazione di gravi carenze, si tiene conto nelle decisioni relative all'eventuale rinnovo, modifica o sospensione del Programma per i periodi successivi. Tali valutazioni sono effettuate da un valutatore esterno indipendente.
2. Entro il 30 giugno 2018, la Commissione elabora una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi delle azioni nell'ambito del Programma, sull’efficienza dell’utilizzo delle risorse e sul valore aggiunto del Programma a livello europeo. Tale relazione verte, inoltre, sulla semplificazione e sulla costante rilevanza degli obiettivi nonché sul contributo del Programma alle priorità dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
3. Entro il 31 dicembre 2021, la Commissione elabora una relazione di valutazione finale sulle questioni di cui al paragrafo 2 e sull’impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma.
4. Su richiesta della Commissione, i paesi partecipanti le forniscono tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di contribuire all'elaborazione delle sue relazioni di valutazione intermedia e finale.
Storico versioni
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