Art. 17 · Monitoraggio delle azioni nell'ambito del Programma

Art. 17

Monitoraggio delle azioni nell'ambito del Programma

In vigore dal 11 dic 2013
Monitoraggio delle azioni nell'ambito del Programma 1.   La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, effettua un monitoraggio dell'attuazione del Programma e delle azioni nell'ambito dello stesso sulla base degli indicatori di cui all’allegato I. 2.   La Commissione rende pubblici i risultati del monitoraggio. 3.   I risultati del monitoraggio sono usati per la valutazione del Programma conformemente all'.
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