Art. 27

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 11 dic 2013
Monitoraggio e valutazione 1.   La Commissione effettua il monitoraggio e procede a comunicazioni periodiche in relazione all'attuazione del programma LIFE e dei suoi sottoprogrammi, compreso l'importo delle spese connesse al clima e alla biodiversità. Essa valuta inoltre le sinergie tra il programma LIFE e altri programmi dell'Unione complementari, e in particolare le sinergie tra i suoi sottoprogrammi. La Commissione calcola le allocazioni nazionali indicative, conformemente ai criteri di cui all'allegato I, per la durata del secondo programma di lavoro pluriennale esclusivamente ai fini di un'analisi comparativa delle prestazioni degli Stati membri. 2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni le seguenti relazioni: a) entro il 30 giugno 2017, una relazione di valutazione intermedia esterna ed indipendente del programma LIFE e dei suoi sottoprogrammi, comprendente gli aspetti qualitativi e quantitativi della sua attuazione, l'importo delle spese connesse al clima e alla biodiversità, la misura in cui sono state realizzate sinergie tra gli obiettivi e la sua complementarità con altri programmi pertinenti dell'Unione, il raggiungimento degli obiettivi di tutte le misure (a livello di risultati e impatti, se possibile), l'efficienza dell'uso delle risorse e il valore aggiunto unionale del programma, in vista di una decisione sul rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure. Tale relazione di valutazione intermedia include inoltre un'analisi quantitativa e qualitativa del contributo del programma LIFE allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. La valutazione analizza inoltre le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma e se tutti i suoi obiettivi restano pertinenti, così come il contributo delle misure adottate nel quadro del programma LIFE agli obiettivi e alle finalità della strategia Europa 2020 nonché allo sviluppo sostenibile. Essa prende in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto di lungo termine di LIFEb. La relazione di valutazione intermedia è corredata di osservazioni della Commissione, in particolare sul modo in cui i risultati della valutazione intermedia sono da prendere in considerazione in sede di attuazione del programma LIFE e, in particolare, sulla misura in cui le priorità tematiche di cui all'allegato III devono essere modificate. La relazione di valutazione intermedia contiene, o è accompagnata da, una valutazione completa circa la portata e la qualità della domanda relativa ai progetti integrati, la loro pianificazione e la loro attuazione. Occorre prestare particolare attenzione alla capacità, effettiva o prevista, dei progetti integrati di mobilitare altri fondi dell'Unione, tenendo conto, in particolare, dei vantaggi di una maggiore coerenza con altri strumenti di finanziamento dell'Unione, del livello di coinvolgimento delle parti interessate e della misura in cui i progetti integrati coprono o dovrebbero coprire i precedenti progetti nel quadro di LIFE+. b) entro il 31 dicembre 2023, una relazione di valutazione ex post esterna ed indipendente incentrata sull'attuazione e sui risultati del programma LIFE e dei suoi sottoprogrammi, in particolare sull'importo delle spese connesse al clima e su quelle connesse alla biodiversità, sulla misura in cui il programma LIFE nel suo insieme, e ciascuno dei suoi sottoprogrammi, hanno conseguito i rispettivi obiettivi, sulla misura in cui sono state realizzate sinergie tra i vari obiettivi, nonché sul contributo del programma LIFE al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della strategia Europa 2020. La relazione di valutazione ex post deve inoltre esaminare il livello di integrazione degli obiettivi ambientali e climatici in altre politiche dell'Unione e, nei limiti del possibile, i vantaggi economici ottenuti attraverso il programma LIFE nonché l'impatto e il valore aggiunto per le comunità interessate. 3.   La Commissione rende pubblici i risultati delle valutazioni effettuate ai sensi del presente articolo.
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