Art. 25
Metodi di esecuzione
In vigore dal 11 dic 2013
Metodi di esecuzione
La Commissione attua le attività intese a perseguire gli obiettivi generali di cui all' del presente regolamento secondo i metodi di attuazione del bilancio indicati all'articolo 58 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare attraverso la gestione diretta o indiretta da parte della Commissione su base centralizzata, o la gestione congiunta con organizzazioni internazionali.
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