Art. 28
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
In vigore dal 11 dic 2013
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione adotta le misure atte a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione in sede di realizzazione delle attività finanziate dal presente regolamento, mediante l'applicazione di misure preventive contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e, in caso di individuazione di irregolarità, mediante il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, applicando sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di controllo, sulla base di documenti e di controlli effettuati sul posto, nei confronti di tutti i beneficiari, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ricevuto fondi dell'Unione nel quadro del programma LIFE.
L'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli in loco e ispezioni presso gli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, da tale finanziamento, in conformità alle procedure previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 (25), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione a una convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione, o a un contratto riguardante un finanziamento dell'Unione europea.
Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, e le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di sovvenzione e i contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento conferiscono espressamente alla Commissione, alla Corte dei conti e all'OLAF il potere di svolgere tali audit, controlli e ispezioni sul posto.
3. I beneficiari dei finanziamenti unionali tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con un dato progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento a esso relativo.
Storico versioni
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