Art. 32
Valutazione
In vigore dal 11 dic 2013
Valutazione
1. Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.
2. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione, assistita da esperti indipendenti selezionati sulla base di un processo trasparente, effettua un riesame dell'EIT, tenendo conto della valutazione di cui all' del regolamento (CE) n. 294/2008. L'invito delle CCI nel 2018 è lanciato subordinatamente all'esito positivo di tale riesame. Il riesame valuta i progressi dell'EIT in merito a tutti i seguenti elementi:
a)
livello del consumo ed efficacia dell'utilizzo dello stanziamento di fondi conformemente all', paragrafo 3, del presente regolamento, differenziando gli importi utilizzati per lo sviluppo della prima fase delle CCI e l'effetto di finanziamento per le fasi successive, e capacità dell'EIT di mobilitare finanziamenti dei partner delle CCI e segnatamente del settore privato, come stabilito dal regolamento (CE) n. 294/2008;
b)
contributo dell'EIT e delle CCI alla priorità "Sfide per la società" e all'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali", nonché alla prestazione valutata sulla base degli indicatori di cui all'allegato I;
c)
contributo dell'EIT e delle CCI all'integrazione dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione;
d)
capacità delle CCI di integrare nuovi partner pertinenti, qualora possano apportare valore aggiunto.
3. Entro il 31 dicembre 2017 e tenendo conto della valutazione ex post del settimo programma quadro che sarà completato entro il 31 dicembre 2015, nonché del riesame dell'EIT, la Commissione esegue, con l'assistenza di esperti indipendenti selezionati sulla base di un processo trasparente, una valutazione intermedia di Orizzonte 2020, del suo programma specifico, compreso il Consiglio europeo della ricerca (CER), e delle attività dell'EIT.
In tale valutazione intermedia si valutano i progressi conseguiti dalle diverse parti di Orizzonte 2020 con riguardo a tutti i seguenti elementi:
a)
gli esiti (a livello di risultati e di progresso verso il raggiungimento di un impatto, sulla base, ove applicabile, degli indicatori di cui all'allegato II del programma specifico) degli obiettivi di Orizzonte 2020 e la continua pertinenza di tutte le misure;
b)
l'efficienza delle risorse e il loro utilizzo, con particolare attenzione alle questioni trasversali e agli altri elementi di cui all', paragrafo 1; e
c)
il valore aggiunto dell'Unione.
In quanto parte della valutazione intermedia, i partenariati pubblico-privato sia esistenti che nuovi, comprese le iniziative tecnologiche congiunte, sono sottoposti a una valutazione approfondita, che comprende, tra l'altro, l'analisi della loro apertura, trasparenza ed efficacia. Tale valutazione tiene conto della valutazione dell’EIT prevista all' del regolamento (CE) n. 294/2008 in modo da consentire una valutazione fondata su principi comuni.
In quanto parte della valutazione intermedia, la CVI è sottoposta a una valutazione approfondita che comprende una valutazione, tra l'altro, dei suoi contributi all'innovazione, la partecipazione dell'industria, la partecipazione dei nuovi richiedenti, l'efficacia e il finanziamento operativi e la mobilitazione degli investimenti privati. L'ulteriore attuazione della CVI è determinata sulla base dei risultati della valutazione e può essere adeguata o ampliata conformemente.
La valutazione intermedia prende in considerazione gli aspetti connessi alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati della ricerca.
La valutazione intermedia prende inoltre in considerazione il margine per un'ulteriore semplificazione e gli aspetti connessi all'accesso alle opportunità di finanziamento per i partecipanti di tutte le regioni e per il settore privato, segnatamente per le PMI, nonché il margine per la promozione dell'equilibrio di genere. Essa prende inoltre in considerazione il contributo delle misure agli obiettivi della strategia Europa 2020, i risultati con riguardo all'impatto di lungo termine delle misure precedenti e il grado di sinergia e interazione con altri programmi dell'Unione di finanziamento, compresi i fondi ESI.
In quanto parte della valutazione intermedia, il modello di finanziamento di Orizzonte 2020 è valutato attentamente sulla base, tra l'altro, dei seguenti indicatori:
—
la partecipazione di partecipanti che dispongono di infrastrutture di ricerca di fascia alta o che in passato si sono avvalsi del sistema "full costing" nell'ambito del settimo programma quadro;
—
la semplificazione per i partecipanti che dispongono di infrastrutture di ricerca di fascia alta o che in passato si sono avvalsi del sistema "full costing" nell'ambito del settimo programma quadro;
—
l'accettazione delle prassi contabili abituali dei beneficiari;
—
la misura dell'utilizzo della retribuzione aggiuntiva del personale di cui all' del regolamento (UE) n. 1290/2013.
La valutazione intermedia prende inoltre in considerazione, se del caso, informazioni sul coordinamento con le attività di ricerca e innovazione svolte dagli Stati membri, anche nei settori in cui esistono iniziative di programmazione congiunta.
4. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione esegue, con l'assistenza di esperti indipendenti selezionati sulla base di un processo trasparente, una valutazione ex post di Orizzonte 2020, del suo programma specifico e delle attività dell'EIT. Tale valutazione riguarda le motivazioni, l'attuazione e i risultati, nonché gli impatti di lungo termine e la sostenibilità delle misure, per elaborare una decisione in merito all'eventuale rinnovo, modifica o sospensione di misure successive. La valutazione prende in considerazione gli aspetti connessi alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati della ricerca.
5. Gli indicatori di efficienza per la valutazione dei progressi compiuti rispetto all'obiettivo generale di Orizzonte 2020 e per l'EIT, quali stabiliti nell'introduzione dell'allegato I, e per gli obiettivi specifici, quali stabiliti nel programma specifico, compresi i pertinenti valori di riferimento, costituiscono la base minima per valutare l'entità del conseguimento degli obiettivi di Orizzonte 2020.
6. Se del caso e qualora siano disponibili, gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per consentire il monitoraggio e la valutazione delle misure interessate.
7. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui al presente articolo, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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