Art. 30
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
In vigore dal 11 dic 2013
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione adotta misure adeguate volte a garantire che, nell'attuare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove siano rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e in loco, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione nell'ambito di Orizzonte 2020.
Fatto salvo il paragrafo 3, gli audit della Commissione si possono svolgere fino a due anni dopo l’effettuazione del pagamento del saldo.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, secondo le disposizioni e procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (23), per accertare eventuali casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a qualsiasi convenzione di sovvenzione, decisione di sovvenzione o contratto nell'ambito di Orizzonte 2020.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di sovvenzione e i contratti risultanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini conformemente alle rispettive competenze.
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