Art. 29

Controllo e audit

In vigore dal 11 dic 2013
Controllo e audit 1.   Il sistema di controllo istituito per l’attuazione del presente regolamento è concepito per fornire un’assicurazione ragionevole della sufficiente riduzione e dell’adeguata gestione dei rischi relativi all’efficacia e all’efficienza delle operazioni, nonché della legalità e regolarità delle transazioni connesse, tenendo conto della natura pluriennale dei programmi e della natura dei pagamenti interessati. 2.   Il sistema di controllo garantisce un equilibrio adeguato fra fiducia e controllo, tenuto conto dei costi amministrativi e di altri costi dei controlli a tutti i livelli, in particolare per i partecipanti, in modo che gli obiettivi di Orizzonte 2020 possano essere raggiunti e i migliori ricercatori e le imprese più innovative ne siano attratti. 3.   In quanto parte del sistema di controllo, la strategia di audit per le spese relative alle azioni indirette nell'ambito di Orizzonte 2020 è basata sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute all'interno dell'intero Orizzonte 2020. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese. Gli audit delle spese relative alle azioni indirette nell'ambito di Orizzonte 2020 sono eseguiti in maniera coerente conformemente ai principi di economia, efficienza ed efficacia al fine di minimizzare gli oneri di audit a carico dei partecipanti.
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