Art. 33

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 11 dic 2013
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   La decisione n. 1982/2006/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014. 2.   In deroga al paragrafo 1, le azioni avviate a norma della decisione n. 1982/2006/CE e gli obblighi finanziari relativi a tali azioni continuano a essere disciplinati da tale decisione fino al loro completamento. 3.   La dotazione finanziaria di cui all' del presente regolamento può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie ad assicurare la transizione dalle misure adottate a norma della decisione n. 1982/2006/CE a Orizzonte 2020.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1291:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Abrogazione e disposizioni transitorie (Art. 33 Regolamento (UE) 2013/1291) — Testo vigente | Portale Normativo