Art. 39

Funzionamento del fondo

In vigore dal 11 dic 2013
Funzionamento del fondo 1.   Il fondo è gestito dall’Unione rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo a nome dei partecipanti, conformemente alle condizioni stabilite dalla convenzione di sovvenzione. La Commissione può gestire il fondo direttamente o affidarne la gestione finanziaria alla Banca europea per gli investimenti o a un istituto finanziario appropriato ("banca di deposito"). La banca di deposito gestisce il fondo secondo le istruzioni della Commissione. 2.   Il contributo dei partecipanti al fondo può essere compensato dal prefinanziamento iniziale ed essere versato al fondo a nome dei partecipanti. 3.   Qualora vi siano importi dovuti all’Unione da parte di un partecipante, la Commissione, fatte salve le sanzioni che possono essere comminate al partecipante inadempiente, intraprende una delle seguenti azioni: a) trasferisce, o ordina di alla banca di deposito di trasferire, direttamente l’importo dovuto dal fondo al coordinatore dell’azione. Tale trasferimento è effettuato dopo la risoluzione o la revoca della partecipazione del partecipante inadempiente se l’azione è ancora in corso e se i partecipanti rimanenti convengono di applicarlo secondo gli stessi obiettivi. Gli importi trasferiti dal fondo sono considerati finanziamento dell’Unione; b) recupera effettivamente l’importo in questione dal fondo. La Commissione emette un ordine di riscossione nei confronti di tale partecipante o terzo a favore del fondo. La Commissione può adottare a tal fine una decisione di recupero conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 4.   Gli importi recuperati costituiscono entrate assegnate al fondo, ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Una volta completata l’esecuzione di tutte le sovvenzioni il cui rischio è coperto dal fondo, eventuali importi residui sono recuperati dalla Commissione e iscritti nel bilancio dell’Unione, fatte salve le decisioni dell’autorità legislativa.
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Art. 39 Regolamento (UE) 2013/1290 — Funzionamento del fondo | Portale Normativo