Art. 38
Fondo di garanzia per i partecipanti
In vigore dal 11 dic 2013
Fondo di garanzia per i partecipanti
1. È istituito un fondo di garanzia per i partecipanti ("fondo") che copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti all’Unione a titolo delle azioni finanziate tramite sovvenzioni da parte della Commissione, a norma della decisione n. 1982/2006/CE, e da parte della Commissione o di organismi di finanziamento dell’Unione nell’ambito di Orizzonte 2020, conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento. Il fondo sostituisce e succede al fondo di garanzia per i partecipanti istituito dal regolamento (CE) n. 1906/2006.
2. Il fondo è gestito conformemente all’. Eventuali interessi finanziari generati dal fondo sono aggiunti allo stesso e servono esclusivamente per le finalità stabilite all’, paragrafo 3.
3. Se gli interessi sono insufficienti a coprire le operazioni descritte all’, paragrafo 3, il fondo non interviene e la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento dell’Unione recupera direttamente dai partecipanti o dai terzi eventuali importi dovuti.
4. Il fondo è considerato una garanzia sufficiente a norma del regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012. Non possono essere accettate né imposte ai partecipanti garanzie o coperture aggiuntive, ad eccezione del caso descritto al paragrafo 3 del presente articolo.
5. I partecipanti ad azioni nell’ambito di Orizzonte 2020 il cui rischio è coperto dal fondo versano un contributo pari al 5 % dei finanziamenti dell’Unione destinati all’azione. Al termine dell’azione l’importo versato al fondo è restituito ai partecipanti, tramite il coordinatore.
6. Il tasso di contributo dei partecipanti al fondo previsto al paragrafo 5 può essere ridotto sulla base della valutazione intermedia di Orizzonte 2020.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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