Art. 40

Nomina di esperti indipendenti

In vigore dal 11 dic 2013
Nomina di esperti indipendenti 1.   La Commissione e, se del caso, gli organismi di finanziamento possono nominare esperti indipendenti per valutare le proposte conformemente all' o fornire consulenza o assistenza per: a) la valutazione delle proposte; b) il controllo dell’attuazione delle azioni realizzate a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013, nonché nell’ambito di programmi di ricerca e/o di innovazione precedenti; c) l’attuazione della politica o dei programmi di ricerca e di innovazione dell’Unione, incluso Orizzonte 2020, nonché la realizzazione e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca; d) la valutazione dei programmi di ricerca e di innovazione; e) l’architettura della politica di ricerca e di innovazione dell’Unione, compresa la preparazione di futuri programmi. 2.   Gli esperti indipendenti sono scelti in base all’adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi in cui gli esperti indipendenti debbano gestire informazioni riservate, la loro nomina è subordinata all’ottenimento di un appropriato nulla osta di sicurezza. Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati sulla base di inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, come agenzie di ricerca, istituti di ricerca, università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese, al fine di stabilire elenchi di candidati idonei. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può, se lo ritiene opportuno e in casi debitamente giustificati, selezionare in modo trasparente eventuali singoli esperti dotati delle competenze adeguate non presenti nella banca dati. All'atto della nomina di esperti indipendenti, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adotta misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti in termini di competenze, esperienze, conoscenze, diversità geografica e genere, e tenendo conto della situazione nell'ambito di azione. Ove opportuno, si cerca anche di ottenere un equilibrio tra i settori pubblico e privato. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento possono richiedere il parere di organismi di consulenza per la nomina di esperti indipendenti. Nel caso delle azioni di ricerca di frontiera del CER, la Commissione nomina gli esperti sulla base di una proposta del consiglio scientifico del CER. 3.   La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento assicurano che un esperto che si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione a una questione sulla quale è invitato a pronunciarsi non fornisca valutazioni, consulenza o assistenza in merito a tale specifica questione. 4.   Tutti gli scambi con gli esperti indipendenti, comprese la conclusione di contratti per la loro nomina e ogni loro modifica, possono essere effettuati tramite sistemi elettronici istituiti dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento, come stabilito nell'articolo 287, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1268/2012. 5.   I nomi degli esperti nominati a titolo personale, che hanno assistito la Commissione o gli organismi di finanziamento nell'attuazione del regolamento (UE) n. 1291/2013, e della decisione 2013/743/UE sono pubblicati, unitamente al loro settore di competenza, almeno una volta l’anno sul sito internet della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento. Tali informazioni sono raccolte, trattate e pubblicate conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.
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