Art. 7

Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

In vigore dal 11 dic 2013
Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 1.   La mobilità individuale ai fini dell'apprendimento sostiene, nei paesi del programma di cui all', paragrafo 1, le seguenti attività: a) la mobilità degli studenti a tutti i livelli dell'istruzione superiore e degli studenti, degli apprendisti e degli alunni nell'istruzione e nella formazione professionali. Tale mobilità può esplicarsi nello studio presso un istituto partner o in un tirocinio o nell'acquisizione di esperienza quale apprendista, assistente o tirocinante all'estero. La mobilità che consente di preparare un master può essere sostenuta attraverso lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti di cui all'; b) la mobilità del personale, nell'ambito dei paesi del programma di cui all', paragrafo 1. Tale mobilità può esplicarsi nell'insegnamento o negli assistentati, o nella partecipazione ad attività di sviluppo professionale all'estero. 2.   L'azione sostiene altresì la mobilità internazionale degli studenti e del personale da e verso i paesi partner per quanto riguarda l'istruzione superiore, nonché la mobilità organizzata sulla base di diplomi congiunti, doppi o multipli di alta qualità o inviti congiunti a presentare proposte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1288:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo