Art. 16
Obiettivi specifici
In vigore dal 11 dic 2013
Obiettivi specifici
1. Conformemente all'obiettivo generale del programma, come specificato all', e al piano di lavoro dell'Unione per lo sport, il programma è incentrato soprattutto sullo sport di base e persegue i seguenti obiettivi specifici:
a)
contrastare le minacce transnazionali all'integrità dello sport, come il doping, le partite truccate e la violenza, nonché tutte le forme di intolleranza e discriminazione;
b)
promuovere e sostenere la buona governance nello sport e la duplice carriera degli atleti;
c)
promuovere le attività di volontariato nello sport unitamente all'inclusione sociale, alle pari opportunità e alla sensibilizzazione sull'importanza dell'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione e la parità di accesso alle attività sportive per tutti.
2. Ai fini della valutazione del programma, indicatori misurabili e pertinenti relativi agli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono stabiliti nell'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1288:oj#art-16