Art. 16 · Obiettivi specifici

Art. 16

Obiettivi specifici

In vigore dal 11 dic 2013
Obiettivi specifici 1.   Conformemente all'obiettivo generale del programma, come specificato all', e al piano di lavoro dell'Unione per lo sport, il programma è incentrato soprattutto sullo sport di base e persegue i seguenti obiettivi specifici: a) contrastare le minacce transnazionali all'integrità dello sport, come il doping, le partite truccate e la violenza, nonché tutte le forme di intolleranza e discriminazione; b) promuovere e sostenere la buona governance nello sport e la duplice carriera degli atleti; c) promuovere le attività di volontariato nello sport unitamente all'inclusione sociale, alle pari opportunità e alla sensibilizzazione sull'importanza dell'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione e la parità di accesso alle attività sportive per tutti. 2.   Ai fini della valutazione del programma, indicatori misurabili e pertinenti relativi agli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono stabiliti nell'allegato I.
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