Art. 17
Attività
In vigore dal 11 dic 2013
Attività
1. Gli obiettivi di cooperazione sono perseguiti mediante le seguenti attività transnazionali, incentrate principalmente sullo sport di base:
a)
sostegno ai partenariati di collaborazione;
b)
sostegno agli eventi sportivi europei senza scopo di lucro che coinvolgono diversi paesi del programma e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all', paragrafo 1, lettera c);
c)
sostegno allo sviluppo di una base di conoscenze comprovate per la definizione delle politiche;
d)
dialogo con le parti interessate europee rilevanti.
2. Le attività di cui al paragrafo 1 possono raccogliere finanziamenti supplementari da soggetti terzi, come a esempio imprese private.
Storico versioni
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