Art. 17

Attività

In vigore dal 11 dic 2013
Attività 1.   Gli obiettivi di cooperazione sono perseguiti mediante le seguenti attività transnazionali, incentrate principalmente sullo sport di base: a) sostegno ai partenariati di collaborazione; b) sostegno agli eventi sportivi europei senza scopo di lucro che coinvolgono diversi paesi del programma e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all', paragrafo 1, lettera c); c) sostegno allo sviluppo di una base di conoscenze comprovate per la definizione delle politiche; d) dialogo con le parti interessate europee rilevanti. 2.   Le attività di cui al paragrafo 1 possono raccogliere finanziamenti supplementari da soggetti terzi, come a esempio imprese private.
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