Art. 4

Partecipazione alle attività che rientrano nel programma

In vigore dal 11 dic 2013
Partecipazione alle attività che rientrano nel programma Esperti esterni possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell’ambito del programma laddove ciò sia essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli . Tali esperti esterni sono selezionati dalla Commissione, insieme ai paesi partecipanti, in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti alle specifiche attività tenendo in considerazione potenziali conflitti di interessi e raggiungendo un equilibrio tra rappresentanti delle imprese e altri esperti della società civile. Un elenco degli esperti esterni selezionati è reso pubblico ed è regolarmente aggiornato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1286:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Partecipazione alle attività che rientrano nel programma (Art. 4 Regolamento (UE) 2013/1286) — Testo vigente | Portale Normativo