Art. 4
Partecipazione alle attività che rientrano nel programma
In vigore dal 11 dic 2013
Partecipazione alle attività che rientrano nel programma
Esperti esterni possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell’ambito del programma laddove ciò sia essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli . Tali esperti esterni sono selezionati dalla Commissione, insieme ai paesi partecipanti, in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti alle specifiche attività tenendo in considerazione potenziali conflitti di interessi e raggiungendo un equilibrio tra rappresentanti delle imprese e altri esperti della società civile. Un elenco degli esperti esterni selezionati è reso pubblico ed è regolarmente aggiornato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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