Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 dic 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: 1) "autorità fiscali": le autorità pubbliche e gli altri organismi dei paesi partecipanti competenti per l’imposizione o per attività a essa collegate; 2) "esperti esterni": a) rappresentanti di autorità governative, compresi quelli dei paesi che non partecipano al programma a norma dell’, paragrafo 2; b) operatori economici e organizzazioni che rappresentano operatori economici; c) rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate; 3) "imposizione fiscale": a) imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (10); b) accise sull’alcole ai sensi della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (11); c) accise sui prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (12); d) imposte sui prodotti energetici e sull’elettricità ai sensi della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (13); e) altre imposte rientranti nell'ambito di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/24/UE del Consiglio (14) purché siano pertinenti per il mercato interno e per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri; 4) "controlli bilaterali o multilaterali": il controllo coordinato dell'obbligazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati organizzato da due o più paesi partecipanti aventi interessi comuni o complementari, che comprenda almeno due Stati membri.
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