Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 dic 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1)
"autorità fiscali": le autorità pubbliche e gli altri organismi dei paesi partecipanti competenti per l’imposizione o per attività a essa collegate;
2)
"esperti esterni":
a)
rappresentanti di autorità governative, compresi quelli dei paesi che non partecipano al programma a norma dell’, paragrafo 2;
b)
operatori economici e organizzazioni che rappresentano operatori economici;
c)
rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate;
3)
"imposizione fiscale":
a)
imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (10);
b)
accise sull’alcole ai sensi della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (11);
c)
accise sui prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (12);
d)
imposte sui prodotti energetici e sull’elettricità ai sensi della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (13);
e)
altre imposte rientranti nell'ambito di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/24/UE del Consiglio (14) purché siano pertinenti per il mercato interno e per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri;
4)
"controlli bilaterali o multilaterali": il controllo coordinato dell'obbligazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati organizzato da due o più paesi partecipanti aventi interessi comuni o complementari, che comprenda almeno due Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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