Art. 4
Deroghe
In vigore dal 28 nov 2013
Deroghe
1. Le BCN possono concedere agli operatori segnalanti deroghe relative a una parte o alla totalità degli obblighi di segnalazione previsti dal presente regolamento:
a)
nel caso degli istituti di pagamento, se essi soddisfano le condizioni previste all’articolo 26, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2007/64/CE;
b)
nel caso degli istituti di moneta elettronica, se essi soddisfano le condizioni previste all’, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2009/110/CE;
c)
nel caso di altri prestatori di servizi di pagamento non menzionati alle lettere a) e b), se essi soddisfano le condizioni stabilite all’, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2009/110/CE o quelle di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2007/64/CE.
2. Le BCN possono concedere deroghe agli operatori segnalanti ai sensi del paragrafo 1, solo se tali operatori non contribuiscono, a livello nazionale, ad una copertura statisticamente significativa delle operazioni di pagamento per ciascun tipo di servizio di pagamento.
3. Le BCN possono concedere deroghe agli operatori segnalanti in riferimento alla segnalazione di operazioni con istituzioni diverse dalle IFM quando: a) il valore complessivo dei servizi specificato nella tabella 4 dell’allegato III cui contribuiscono gli operatori segnalanti che beneficiano di tale deroga non eccede il 5 % del livello nazionale per ciascuno di tali servizi; e b) l’onere di segnalazione sarebbe altrimenti sproporzionato in rapporto alla dimensione degli operatori segnalanti in questione.
4. Se una BCN concede una deroga ai sensi del paragrafo 1 o 3, essa ne informa la BCE contestualmente alla segnalazione delle informazioni ai sensi dell’, paragrafo 1.
5. La BCE pubblica una lista di enti a cui sono accordate delle deroghe dalle BCN.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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