Art. 9
Procedura di modifica semplificata
In vigore dal 28 nov 2013
Procedura di modifica semplificata
Tenuto conto del parere del CST, il Comitato esecutivo ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente regolamento, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne l’impianto concettuale sottostante né da incidere sull’onere di segnalazione. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di tali modifiche senza indugio.
Storico versioni
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