Art. 5

Elenco dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di un sistema di pagamento per finalità statistiche

In vigore dal 28 nov 2013
Elenco dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di un sistema di pagamento per finalità statistiche 1.   Il Comitato esecutivo istituisce e mantiene un elenco dei prestatori di servizi di pagamento, inclusi gli emittenti di moneta elettronica, e dei gestori di un sistema di pagamento sottoposti al presente regolamento. L’elenco si basa sugli elenchi esistenti dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di un sistema di pagamento soggetti a vigilanza istituiti dalle autorità nazionali, ove tali elenchi siano disponibili. 2.   Le BCN e la BCE assicurano che l’elenco di cui al paragrafo 1 e i relativi aggiornamenti siano accessibili agli operatori segnalanti interessati secondo modalità appropriate, compresi mezzi elettronici, Internet o, su richiesta degli operatori segnalanti, supporti cartacei. 3.   L'elenco di cui al paragrafo 1 ha unicamente scopo informativo. Tuttavia, qualora la più recente versione elettronica disponibile dell'elenco di cui al paragrafo 1 non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni ai soggetti che non abbiano correttamente ottemperato agli obblighi di segnalazione facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.
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