Art. 3

In vigore dal 7 nov 2013
Ove il regolamento (CE) n. 1857/2006 faccia riferimento ai criteri del regolamento (CE) n. 1698/2005, tali criteri continuano a essere applicabili per la valutazione degli aiuti di Stato a norma del regolamento (CE) n. 1857/2006 durante il loro periodo di applicazione prorogato anche dopo l’entrata in vigore di un nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 1698/2005.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1114:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo