Art. 3
In vigore dal 7 nov 2013
Ove il regolamento (CE) n. 1857/2006 faccia riferimento ai criteri del regolamento (CE) n. 1698/2005, tali criteri continuano a essere applicabili per la valutazione degli aiuti di Stato a norma del regolamento (CE) n. 1857/2006 durante il loro periodo di applicazione prorogato anche dopo l’entrata in vigore di un nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 1698/2005.
Storico versioni
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