Art. 2
In vigore dal 7 nov 2013
Qualora, a seguito della modifica del regolamento (CE) n. 1857/2006, uno Stato membro intenda prorogare misure riguardo alle quali sono state presentate alla Commissione informazioni sintetiche a norma dell’articolo 20 di tale regolamento, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure si ritengono comunicate alla Commissione, a condizione che alle misure in questione non siano state apportate modifiche sostanziali.
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