Art. 18

Cooperazione dell'Agenzia con terzi

In vigore dal 22 ott 2013
Cooperazione dell'Agenzia con terzi 1.   L'Agenzia può utilizzare informazioni, capacità e sistemi esistenti disponibili presso altri organi, organismi e servizi dell'Unione e organizzazioni internazionali, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici. 2.   A norma del paragrafo 1, l'Agenzia coopera in particolare con le istituzioni, gli organi, gli organismi e i servizi dell'Unione e le organizzazioni internazionali seguenti: a) l'Ufficio europeo di polizia (Europol), per lo scambio di informazioni sulla criminalità transfrontaliera da inserire nel quadro situazionale europeo; b) il Centro satellitare dell'Unione europea, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea di controllo della pesca, nel fornire l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza; c) la Commissione, il servizio europeo per l'azione esterna, gli organi, gli organismi e servizi dell'Unione e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, che possono fornire all'Agenzia informazioni utili per aggiornare il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence pre-frontaliera; d) le organizzazioni internazionali che possono fornire all'Agenzia informazioni utili per aggiornare il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence pre-frontaliera. 3.   Ai sensi del paragrafo 1, l'Agenzia può cooperare con il Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N) e il Centre de Coordination pour la lutte antidrogue en Méditerranée (CeCLAD-M), per lo scambio di informazioni sulla criminalità transfrontaliera da inserire nel quadro situazionale europeo. 4.   Lo scambio di informazioni tra l'Agenzia e gli organi, gli organismi e i servizi dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 avviene tramite la rete di comunicazione di cui all' o altre reti di comunicazione che rispondano ai criteri di disponibilità, riservatezza e integrità. 5.   La cooperazione tra l'Agenzia e gli organi, gli organismi e i servizi dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 è disciplinata quale parte di accordi di lavoro in conformità del regolamento (CE) n. 2007/2004 e della base giuridica di ciascun organo, organismo o servizio dell'Unione o organizzazione internazionale interessati. Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni classificate, tali accordi prevedono che l'organismo, l'ufficio o l'agenzia dell'Unione o l'organizzazione internazionale interessati rispettino regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia. 6.   Gli organi, gli organismi e i servizi dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 usano le informazioni ricevute nel contesto di EUROSUR esclusivamente entro i limiti del rispettivo quadro giuridico e nel rispetto dei diritti fondamentali, compresi gli obblighi di protezione dei dati.
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