Art. 16

Determinazione delle sezioni di frontiera esterna

In vigore dal 22 ott 2013
Determinazione delle sezioni di frontiera esterna 1.   Gli Stati membri si assicurano che le attività di sorveglianza svolte alle sezioni di frontiera esterna corrispondano ai livelli di impatto attribuiti, nei modi seguenti: a) se ad una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto basso, le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne organizzano una sorveglianza regolare sulla base delle analisi dei rischi e provvedono affinché nella zona di frontiera siano presenti personale e risorse sufficienti pronti alla localizzazione, all'identificazione e all'intercettazione; b) se ad una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto medio, le autorità nazionali incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne provvedono affinché siano adottate, per detta sezione di frontiera, misure di sorveglianza adeguate oltre alle misure di cui alla lettera a). L'adozione di tali misure di sorveglianza è notificata al centro nazionale di coordinamento. Il centro nazionale di coordinamento coordina ogni sostegno dato in conformità dell', paragrafo 3; c) se ad una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto alto, lo Stato membro interessato provvede, mediante il centro nazionale di coordinamento, affinché le autorità nazionali che operano presso tale sezione di frontiera ricevano il sostegno necessario e siano adottate misure di sorveglianza rafforzate oltre alle misure di cui alla lettera b). Detto Stato membro può chiedere sostegno all'Agenzia alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2007/2004 per l'avvio di operazioni congiunte o interventi rapidi. 2.   Il centro nazionale di coordinamento informa regolarmente l'Agenzia delle misure adottate a livello nazionale a norma del paragrafo 1, lettera c). 3.   Se ad una sezione di frontiera esterna, adiacente a una sezione di frontiera di un altro Stato membro o di un paese con cui esistono accordi o reti regionali di cui agli , è attribuito un livello di impatto medio o alto, il centro nazionale di coordinamento contatta il centro nazionale di coordinamento dello Stato membro vicino o l'autorità competente del paese vicino e si adopera per coordinare le necessarie misure transfrontaliere. 4.   Quando uno Stato membro presenta una richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), l'Agenzia, nel rispondere a tale richiesta, può sostenere tale Stato membro, in particolare: a) riservando un trattamento prioritario all'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza; b) coordinando l'impiego di squadre europee di guardie di frontiera ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2004; c) garantendo l'impiego di attrezzature tecniche a disposizione dell'Agenzia ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2004; d) coordinando ogni forma di sostegno supplementare offerta da altri Stati membri. 5.   L'Agenzia valuta, insieme allo Stato membro interessato, l'attribuzione dei livelli di impatto e le misure corrispondenti adottate a livello nazionale e dell'Unione nelle sue relazioni di analisi dei rischi.
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