Art. 15
Assegnazione di livelli di impatto alle sezioni di frontiera esterna
In vigore dal 22 ott 2013
Assegnazione di livelli di impatto alle sezioni di frontiera esterna
1. Sulla base dell'analisi dei rischi eseguita dall'Agenzia e di concerto con lo Stato membro interessato, l'Agenzia assegna i seguenti livelli di impatto a ciascuna delle sezioni di frontiera esterna terrestre e marittima degli Stati membri o li modifica:
a)
livello di impatto basso, qualora gli episodi connessi all'immigrazione clandestina o alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella pertinente sezione di frontiera abbiano un impatto irrilevante sulla sicurezza della frontiera;
b)
livello di impatto medio, qualora gli episodi connessi all'immigrazione clandestina o alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella pertinente sezione di frontiera abbiano un impatto moderato sulla sicurezza della frontiera;
c)
livello di impatto alto, qualora gli episodi connessi all'immigrazione clandestina o alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella pertinente sezione di frontiera abbiano un impatto significativo sulla sicurezza della frontiera.
2. Il centro nazionale di coordinamento valuta periodicamente se sia necessario modificare il livello di impatto di una sezione di frontiera tenendo conto delle informazioni contenute nel quadro situazionale nazionale.
3. L'Agenzia visualizza i livelli di impatto assegnati alle frontiere esterne nel quadro situazionale europeo.
Storico versioni
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