Art. 7

Rete di comunicazione

In vigore dal 22 ott 2013
Rete di comunicazione 1.   L'Agenzia istituisce e aggiorna una rete per la comunicazione, al fine di fornire strumenti di comunicazione e analisi e consentire lo scambio di informazioni sensibili non classificate e di informazioni classificate, in modo sicuro e quasi in tempo reale, con i centri nazionali di coordinamento e tra questi ultimi. La rete è operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e provvede ai seguenti compiti: a) scambio bilaterale e multilaterale di informazioni quasi in tempo reale; b) audioconferenze e videoconferenze; c) gestione, conservazione, trasmissione e trattamento sicuri di informazioni sensibili non classificate; d) gestione, conservazione, trasmissione e trattamento sicuri di informazioni classificate UE fino al livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED o a livelli di classifica nazionali equivalenti, garantendo che le informazioni classificate siano gestite, archiviate, trasmesse e trattate in una sezione distinta e debitamente accreditata della rete di comunicazione. 2.   L'Agenzia fornisce assistenza tecnica e garantisce che la rete di comunicazione sia interoperabile con ogni altro sistema di comunicazione e informazione pertinente gestito dall'Agenzia. 3.   Conformemente all'articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 2007/2004, l'Agenzia scambia, tratta e conserva informazioni sensibili non classificate e informazioni classificate nella rete di comunicazione. 4.   I centri nazionali di coordinamento scambiano, trattano e conservano informazioni sensibili non classificate e informazioni classificate nella rete di comunicazione secondo regole e norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento interno della Commissione (15). 5.   Le autorità, le agenzie e gli altri organismi degli Stati membri che utilizzano la rete di comunicazione si assicurano che le informazioni classificate siano gestite secondo regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia.
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