Art. 11

Quadro comune di intelligence pre-frontaliera

In vigore dal 22 ott 2013
Quadro comune di intelligence pre-frontaliera 1.   L'Agenzia istituisce e aggiorna un quadro comune di intelligence pre-frontaliera per fornire ai centri nazionali di coordinamento informazioni e analisi efficaci, esatte e tempestive sulla zona pre-frontaliera. 2.   Il quadro comune di intelligence pre-frontaliera consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti: a) centri nazionali di coordinamento, comprese informazioni e relazioni ricevute dagli ufficiali di collegamento degli Stati membri attraverso le autorità nazionali competenti; b) delegazioni e uffici dell'Unione; c) Agenzia, comprese le informazioni e le relazioni ricevute dai suoi ufficiali di collegamento; d) altri organi, organismi e servizi dell'Unione e organizzazioni internazionali competenti di cui all'; e) autorità dei paesi terzi, in base agli accordi bilaterali o multilaterali e alle reti regionali di cui all', attraverso i centri nazionali di coordinamento. f) altre fonti. 3.   Il quadro comune di intelligence pre-frontaliera può contenere informazioni utili per le operazioni di sorveglianza delle frontiere aeree e per le verifiche ai valichi di frontiera esterni. 4.   I livelli «eventi», «operazioni» e «analisi» del quadro comune di intelligence pre-frontaliera sono strutturati nello stesso modo del quadro situazionale europeo stabilito all'. 5.   L'Agenzia attribuisce un unico livello di impatto indicativo a ogni episodio del livello «eventi» del quadro comune di intelligence pre-frontaliera. L'Agenzia informa i centri nazionali di coordinamento di qualsiasi episodio avvenuto nella zona pre-frontaliera.
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