Art. 11
Quadro comune di intelligence pre-frontaliera
In vigore dal 22 ott 2013
Quadro comune di intelligence pre-frontaliera
1. L'Agenzia istituisce e aggiorna un quadro comune di intelligence pre-frontaliera per fornire ai centri nazionali di coordinamento informazioni e analisi efficaci, esatte e tempestive sulla zona pre-frontaliera.
2. Il quadro comune di intelligence pre-frontaliera consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti:
a)
centri nazionali di coordinamento, comprese informazioni e relazioni ricevute dagli ufficiali di collegamento degli Stati membri attraverso le autorità nazionali competenti;
b)
delegazioni e uffici dell'Unione;
c)
Agenzia, comprese le informazioni e le relazioni ricevute dai suoi ufficiali di collegamento;
d)
altri organi, organismi e servizi dell'Unione e organizzazioni internazionali competenti di cui all';
e)
autorità dei paesi terzi, in base agli accordi bilaterali o multilaterali e alle reti regionali di cui all', attraverso i centri nazionali di coordinamento.
f)
altre fonti.
3. Il quadro comune di intelligence pre-frontaliera può contenere informazioni utili per le operazioni di sorveglianza delle frontiere aeree e per le verifiche ai valichi di frontiera esterni.
4. I livelli «eventi», «operazioni» e «analisi» del quadro comune di intelligence pre-frontaliera sono strutturati nello stesso modo del quadro situazionale europeo stabilito all'.
5. L'Agenzia attribuisce un unico livello di impatto indicativo a ogni episodio del livello «eventi» del quadro comune di intelligence pre-frontaliera. L'Agenzia informa i centri nazionali di coordinamento di qualsiasi episodio avvenuto nella zona pre-frontaliera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1052:oj#art-11