Art. 5

Tempestività

In vigore dal 18 ott 2013
Tempestività Le BCN trasmettono le informazioni statistiche segnalate in base all’, paragrafi 1 e 2 alla BCE entro la fine della quindicesima giornata lavorativa successiva alla fine del mese al quale i dati si riferiscono. Le BCN stabiliscono il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti segnalanti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza.
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