Art. 3

Obblighi di segnalazione statistica

In vigore dal 18 ott 2013
Obblighi di segnalazione statistica 1.   Gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione, comunicano mensilmente le informazioni relative al proprio bilancio di fine mese, per quanto riguarda le consistenze, alla BCN competente. 2.   Le informazioni statistiche richieste dal presente regolamento sono collegate ad attività poste in essere dall’ufficio dei conti correnti postali per proprio conto e sono specificate negli allegati I e II. 3.   Le informazioni statistiche richieste dal presente regolamento sono segnalate in conformità degli standard minimi di trasmissione, di accuratezza, di conformità concettuale e di revisione, riportati nell’allegato III. 4.   Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità degli obblighi imposti a livello nazionale. Le BCN garantiscono che tali disposizioni in materia di segnalazione forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano di effettuare una verifica accurata del rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza e conformità a concetti e revisioni precisati nell’allegato III.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1074:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo