Art. 2

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

In vigore dal 18 ott 2013
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione 1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono gli uffici dei conti correnti postali residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro. 2.   Il Comitato esecutivo può istituire e mantenere una lista degli uffici dei conti correnti postali sottoposti alla disciplina del presente regolamento. Le BCN e la BCE devono rendere tale lista e i relativi aggiornamenti adeguatamente accessibili agli uffici dei conti correnti postali interessati, per via elettronica, tramite internet, oppure, su richiesta degli uffici dei conti correnti interessati, mediante supporto cartaceo. La lista ha scopo puramente informativo. Tuttavia, qualora la più recente versione disponibile non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni nei confronti di un ufficio dei conti correnti postali che non abbia ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione statistica facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato. 3.   Le BCN possono concedere agli uffici dei conti correnti postali una deroga agli obblighi di segnalazione di informazioni statistiche in base al presente regolamento, nella misura in cui le informazioni statistiche richieste siano già raccolte da altre fonti disponibili. Le BCN si accertano, tempestivamente, che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o della revoca, se necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall’inizio di ogni anno, in accordo con la BCE.
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