Art. 6
Norme contabili ai fini di segnalazione statistica
In vigore dal 18 ott 2013
Norme contabili ai fini di segnalazione statistica
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i principi contabili seguiti dagli uffici dei conti correnti postali ai fini di segnalazione statistica prevista da questo regolamento sono quelli definiti nella legislazione nazionale di recepimento della direttiva del Consiglio 86/635/CEE dell’8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (5) e in tutte le altre norme internazionali applicabili in materia.
2. Depositi e prestiti, sono segnalati al valore nominale in essere alla fine del mese. Depositi e crediti non si compensano con qualunque altra attività o passività.
3. Ferme restando le pratiche contabili e gli accordi di compensazione vigenti negli Stati membri dell’area dell’euro, tutte le attività e passività finanziarie devono essere riportate in termini lordi a fini statistici.
4. Le BCN possono consentire la segnalazione dei prestiti per cui sono stati fatti degli accantonamenti al netto di tali accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell’acquisto, sempre che tali pratiche di segnalazione siano seguite da tutti i soggetti segnalanti residenti.
Storico versioni
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