Art. 9

Tempestività

In vigore dal 18 ott 2013
Tempestività 1.   Le BCN decidono il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti segnalanti a norma dell’ al fine di rispettare le scadenze di cui al paragrafo 2. 2.   Le BCN trasmettono alla BCE: a) le consistenze e gli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali aggregati entro la fine della ventottesima giornata lavorativa successiva alla fine del trimestre al quale i dati si riferiscono, sulla base dei dati trimestrali raccolti dai soggetti segnalanti; b) le consistenze e gli aggiustamenti da rivalutazione mensili aggregati entro la fine della ventottesima giornata lavorativa successiva alla fine del mese al quale i dati si riferiscono, basati sui dati mensili sulle quote/partecipazioni emesse dai FI raccolti dai soggetti segnalanti o sui dati effettivi a norma dell’, paragrafo 2; c) le nuove emissioni e i rimborsi mensili di quote/partecipazioni di FI aggregati entro la fine della ventottesima giornata lavorativa successiva alla fine del mese al quale i dati si riferiscono, sulla base dei dati mensili raccolti dai soggetti segnalanti.
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