Art. 10

Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

In vigore dal 18 ott 2013
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione 1.   I soggetti segnalanti si conformano agli obblighi di segnalazione statistica cui sono tenuti in conformità ai criteri minimi per la trasmissione, l’accuratezza, la conformità a concetti e revisioni definiti all’allegato IV. 2.   Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione a cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione conformemente agli obblighi imposti a livello nazionale. Le BCN garantiscono che tali disposizioni in materia di segnalazione forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano di effettuare una verifica accurata del rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza e conformità a concetti e revisioni precisati nell’allegato IV.
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