Art. 8
Deroghe
In vigore dal 18 ott 2013
Deroghe
1. Possono essere concesse deroghe ai FI riguardo a obblighi di segnalazione statistica imposti dall’, come segue:
a)
le BCN possono concedere deroghe ai FI di più piccole dimensioni in termini di attività totali, a condizione che i FI che contribuiscono al bilancio aggregato trimestrale rappresentino almeno il 95 % del totale delle attività dei FI in termini di consistenze, in ciascuno Stato membro dell’area dell’euro;
b)
Negli Stati membri dell’area dell’euro nei quali il complessivo ammontare dei totali attivi dei FI nazionali non supera l’1 % dei totali attivi dei FI nell’area dell’euro, le BCN possono concedere deroghe ai FI di più piccole dimensioni in termini di consistenze, purché i FI che contribuiscono al bilancio aggregato trimestrale rappresentino almeno l’80 % del totale degli attivi dei FI nazionali in termini di consistenze;
c)
i FI ai quali si applicano le deroghe di cui alle lettere a) e b) sono tenuti esclusivamente a segnalare, su base trimestrale, i dati sulle consistenze di fine trimestre relativi alle quote/partecipazioni emesse e, se del caso, gli aggiustamenti o le operazioni trimestrali da rivalutazione;
d)
le BCN si accertano per tempo che le condizioni stabilite dai punti a) e b) siano soddisfatte ai fini della concessione o della revoca, se del caso, di eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio di ogni anno.
2. Possono essere concesse deroghe ai FI soggetti a norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con frequenza inferiore a quella trimestrale. Le categorie di FI a cui le BCN hanno la facoltà di concedere deroghe sono stabilite dal Consiglio direttivo. I FI a cui si applicano tali deroghe sono soggetti agli obblighi di cui all’ con una frequenza compatibile con i loro obblighi contabili concernenti i tempi della valutazione delle loro attività.
3. I FI hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece agli obblighi di segnalazione statistica completa di cui all’. Se un FI esercita tale facoltà, deve ottenere il consenso della BCN competente prima di apportare qualsiasi cambiamento nell’applicazione di tali deroghe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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