Art. 4
Segnalazione disaggregata per fondo
In vigore dal 18 ott 2013
Segnalazione disaggregata per fondo
1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione forniscono i dati sulle proprie attività e passività su base disaggregata per fondo.
2. Fatto salvo quando disposto al paragrafo 1, se un FI separa le proprie attività in diversi sotto-fondi in modo tale che le quote/partecipazioni relative a ciascun sotto-fondo siano garantite in maniera indipendente da attività differenti, ciascun sotto-fondo viene considerato come un FI distinto.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, previa approvazione e in conformità con le istruzioni della BCN competente, i FI possono segnalare le proprie attività e passività come gruppo, a condizione che ciò conduca a risultati analoghi alla segnalazione disaggregata per fondo.
Storico versioni
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