Art. 2

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

In vigore dal 18 ott 2013
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione 1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono i FI residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro. I FI stessi o, nel caso di FI che non hanno personalità giuridica per il proprio diritto nazionale, i loro legali rappresentanti, sono responsabili della segnalazione delle informazioni statistiche richieste a norma del presente regolamento. 2.   Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, ai fini della raccolta delle informazioni sui titolari di azioni al portatore emesse dai FI ai sensi del paragrafo 3 della parte 2 dell’allegato I, gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione includono le IFM e gli AIF. Le BCN possono concedere deroghe a tali soggetti a condizione che le informazioni statistiche richieste siano raccolte da altre fonti disponibili in conformità del paragrafo 3 della parte 2 dell’allegato I. Le BCN si accertano, tempestivamente, che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o della revoca, se necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall’inizio di ogni anno, in accordo con la BCE. Ai fini del presente regolamento, le BCN possono istituire e mantenere un elenco degli AIF segnalanti, conformemente ai principi stabiliti al paragrafo 3 della parte 2 dell’allegato I.
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