Art. 3
Elenco dei FI a fini statistici
In vigore dal 18 ott 2013
Elenco dei FI a fini statistici
1. Il Comitato esecutivo può istituire e mantenere, a fini statistici, un elenco dei FI assoggettabili agli obblighi di segnalazione, inclusi, se del caso, i loro sotto-fondi, ai sensi dell’, paragrafo 2. L’elenco può basarsi su elenchi esistenti di FI vigilati da autorità nazionali, laddove tali elenchi siano disponibili, completati da altri FI rientranti nella definizione di FI di cui all’.
2. Le BCN e la BCE devono rendere tale elenco e i relativi aggiornamenti disponibili attraverso mezzi adeguati, inclusi mezzi elettronici, Internet, oppure, su richiesta dei soggetti segnalanti, in forma cartacea.
3. Qualora la più recente versione elettronica disponibile dell’elenco di cui al paragrafo 2 non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni ai soggetti segnalanti che non abbiano ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione statistica facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.
Storico versioni
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