Art. 8
Relazioni internazionali
In vigore dal 15 ott 2013
Relazioni internazionali
Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle altre istituzioni e degli altri organismi dell’Unione, diversi dalla BCE, inclusa l’ABE, la BCE può, relativamente ai compiti attribuitile dal presente regolamento, stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi, fermo restando un coordinamento appropriato con l’ABE. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l’Unione e gli Stati membri.
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